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Ristrutturazioni, perdite su crediti senza deduzione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti illustrati dall’articolo 182-bis della legge fallimentare non sono assimilabili al concordato preventivo, nonostante la collocazione di entrambi gli istituti nel Titolo III e i numerosi punti di contatto; non rientrano quindi tra le procedure concorsuali. Perciò, il loro avvio non consente di considerare “realizzate”, per presunzione assoluta, le perdite eventualmente contabilizzate dal creditore. Così le Entrate in occasione della diciottesima edizione di Telefisco, il convegno via satellite del Sole 24 Ore. Di cui si riporta in link la pubblicazione di talune risposte agenziali.