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Cessazione dell'attivita' aziendale e rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 29485 del 17 Dicembre 2008 ha stabilito che in caso di cessazione dell'attività aziendale, venendo a mancare l'esigenza di una prestazione lavorativa, tutti i rapporti di lavoro vengono estinti per impossibilità sopravvenuta. Perciò, in caso di riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento, il giudice non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma può solamente accogliere la domanda di risarcimento del danno.


Il danno risarcibile costituisce una "perdita di chance", poiché sussiste un pregiudizio certo consistente nel danno che emerge dalla perdita di una possibilità attuale. Perciò si tratta di un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile.