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Invio prospetto disabili in assenza di variazioni di organico al 28

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 21
gennaio 2009, n. 292

Collocamento obbligatorio - comunicazione telematica del prospetto
informativo dei lavoratori disabili. (Legge 6 agosto 2008, n. 133 art.
40, comma 4) - ulteriori chiarimenti in materia

Con precedente nota del 16 dicembre 2008 sono stati forniti i primi
indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto.

Dal 15 gennaio 2009 è attiva sul sito del Ministero ( www.lavoro.gov .
it) una sezione che dà la possibilità agli utenti di accedere al
sistema per presentare i prospetti informativi nonché di fornire utili
informazioni per l'utilizzo del sistema medesimo.

La proficua interlocuzione con gli utenti del sistema, già
sperimentata in passato in occasione dell'avvio di sistemi informativi
complessi, ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti della
materia rimasti poco chiari.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in
modo tale da chiarire un aspetto innovativo della materia, non previsto
dalla precedente versione dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68, novellato appunto dal citato art. 40, comma 4 della legge
6 agosto 2008, n. 133.

Nella nota del 12 dicembre 2008 (ndr. nota del 16 dicembre 2008) si
legge (pag. 4) che in sede di prima applicazione, e in attesa
dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale
comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo
o da incidere sul computo della quota di riserva. La ragione di tale
richiesta si ritrova nella circostanza che l'invio telematico
effettuato per la prima volta permette agli uffici competenti di
normalizzare gli archivi rispetto alla situazione occupazionale delle
aziende, con grande facilitazione per le attività relative al
collocamento mirato.

Dato lo sforzo che si richiede ai datori di lavoro pubblici e privati
(e soggetti abilitati), si ritiene congruo dare alle medesime che non
sarebbero obbligate in base a quando definito nel paragrafo precedente,
un periodo maggiore (rispetto al 31 gennaio 2009) per la presentazione
di tali prospetti, che non può comunque superare il 28 febbraio 2009,
in maniera tale da dare alle amministrazioni il tempo necessario a far
circolare le informazioni ed inserirle nei sistemi gestionali locati
per le attività necessarie all'avviamento al lavoro dei soggetti
disabili.

Alla luce di quanto premesso anche i datori di lavoro che occupano da
15 a 35 dipenderci (costituenti base di computo) che, non avendo
effettuato nell'anno solare di riferimento (2008) una nuova assunzione
"aggiuntiva" (art. 2 comma 2 DPR 10 ottobre 2000, n. 333) che comporta
l'insorgenza dell'obbligo di assunzione del soggetto disabile, sono
tenuti all'invio telematico del prospetto entro il termine del 28
febbraio p.v. anziché quello del 31 gennaio, obbligo da rispettare da
parte dei datori di lavoro, appartenenti sempre alla fascia da 15 a 35
dipendenti che nell'anno solare 2008 hanno effettuato una nuova
assunzione “aggiuntiva" tale da fere insorgere l’obbligo di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.