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Un pro-rata ad hoc

UN PRO-RATA AD HOC
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Appare di interesse diretto per l’Italia la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa C-488/07, che definendo una questione pregiudiziale posta dai giudici britannici, stabilisce che se il pro-rata di detrazione, determinato ai sensi dell’articolo 19 della sesta direttiva Ue, è computato seguendo non la regola base ma una delle modalità speciali previste dalla direttiva comunitaria, l’arrotondamento della percentuale non deve effettuarsi automaticamente all’unità superiore (disposta dal secondo comma, n. 1, dell’articolo 19 citato). In tali casi deve ritenersi che gli Stati membri siano autorizzati a fissare criteri differenti. La disciplina nazionale italiana dispone, dal 1998, l’arrotondamento all’unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra decimale sia o meno superiore a cinque. Un criterio diverso da quello dettato, in via di principio, dalla sesta direttiva. Che nel terzo comma dell’articolo 17, n. 5, autorizza appunto l’adozione delle regole alternative disponibili agli Stati membri (ed elencate nel comma 3 dell’articolo 17, n. 5), non contenendo anche norme specifiche sul calcolo del pro-rata Iva









Appare di interesse diretto per l’Italia la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa C-488/07, che definendo una questione pregiudiziale posta dai giudici britannici, stabilisce che se il pro-rata di detrazione, determinato ai sensi dell’articolo 19 della sesta direttiva Ue, è computato seguendo non la regola base ma una delle modalità speciali previste dalla direttiva comunitaria, l’arrotondamento della percentuale non deve effettuarsi automaticamente all’unità superiore (disposta dal secondo comma, n. 1, dell’articolo 19 citato). In tali casi deve ritenersi che gli Stati membri siano autorizzati a fissare criteri differenti. La disciplina nazionale italiana dispone, dal 1998, l’arrotondamento all’unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra decimale sia o meno superiore a cinque. Un criterio diverso da quello dettato, in via di principio, dalla sesta direttiva. Che nel terzo comma dell’articolo 17, n. 5, autorizza appunto l’adozione delle regole alternative disponibili agli Stati membri (ed elencate nel comma 3 dell’articolo 17, n. 5), non contenendo anche norme specifiche sul calcolo del pro-rata Iva