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Fisco, inviti mirati alla pace

FISCO, INVITI MIRATI ALLA PACE







Tra le misure varate dal Governo per contrastare la crisi (decreto legge n. 185/08) si collocano anche le nuove condizioni per accedere all’accertamento con adesione. Originariamente, questo istituto poteva prendere impulso solo da due situazioni:




- l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 218/97, in base al quale l’ufficio inoltrava al contribuente un invito a comparire con l’indicazione esatta del periodo di imposta suscettibile di accertamento e nel caso quest’ultimo decideva di presentarsi all’invito, si dava corso alla possibilità di definizione con l’accertamento con adesione;




- l’attivazione da parte del contribuente raggiunto da un processo verbale di constatazione o da un atto di accertamento (art. 6 del Dlgs 218/97). Questa modalità non ha subito modifiche, perciò, in caso di notifica di un atto di accertamento o di rettifica, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione e nel caso in cui si trovasse d’accordo, le sanzioni si riducono ad un quarto del minimo. Se il Pvc non determina l’emissione di un accertamento parziale, il contribuente può definire direttamente l’eventuale invito al contraddittorio, con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo.




Con il decreto legge n. 185/2008 è stata, invece, profondamente rivista la fattispecie che prende avvio su impulso d’ufficio (art. 5 del Dlgs 218/97). Per gli inviti comunicati dal 1° gennaio 2009, sarà possibile, in alternativa alla possibilità di presentarsi al contraddittorio per dare corso all’accertamento con adesione, definire direttamente il contenuto dell’invito al contraddittorio. L’invito conterrà ora anche indicazione delle maggiori imposte, degli interessi, delle sanzioni e delle ragioni della pretesa. Se si accettano subito le maggiori imposte contenute nell’invito, le sanzioni verranno ridotte ad un ottavo del minimo. Il nuovo istituto verrà utilizzato soprattutto nei casi di contraddittorio di natura presuntiva “predeterminata” come accade nel caso di utilizzo del redditometro, degli studi di settore e dei parametri. Da precisare, ulteriormente, che la nuova norma prevede che la definizione degli inviti non possa riguardare quelli conseguenti ai processi verbali di constatazione per i quali non è stata prestata adesione, ai sensi del nuovo articolo 5-bis del dlgs 218/97.




Sempre al fine di combattere l’evasione, il nuovo decreto anticrisi oltre ad apportare delle modifiche in tema di Pvc e di accertamento con adesione è intervenuto anche sul versante dei controlli. Al fine di combattere l’evasione fiscale, infatti, per il triennio 2009-2011 è previsto un incremento di almeno il 10% della capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale. Il nuovo piano straordinario di verifiche prevede l’utilizzo degli indicatori di ricchezza e dei crediti inesistenti per eseguire versamenti con il modello F24.