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Riduzioni degli acconti a compensazioni libere

RIDUZIONI DEGLI ACCONTI A COMPENSAZIONI LIBERE







Ieri Assonime ha diffuso le prime indicazioni sulle disposizioni del decreto anticrisi di più immediata applicazione per le imprese. Lo ha fatto con la circolare 59/2008, in cui si legge che il recupero del 3% di maggiore acconto Ires e Irap da parte di chi aveva già versato in misura piena non è soggetto ai limiti di importo (516.457 euro annui) previsti per le compensazioni nel modello F24. Tale limite vale infatti solo per le eccedenze che emergono dalle dichiarazioni.




Nella circolare é spiegato che la riduzione di tre punti percentuali degli acconti per le società di capitali si applica al metodo storico e a quello previsionale. Per verificare la capienza dell’importo versato con il previsionale occorre fare riferimento a quanto pagato il 1° dicembre scorso, confrontandolo con il 97% dell’imposta che emergerà da Unico. Le sanzioni per il ravvedimento dovuto all’insufficiente versamento in acconto prevedono il 2,5%, entro 30 giorni, oppure il 3%, termine di Unico 2009.




In merito alla nuova deduzione Irap, viene detto che si deve calcolare in via forfetaria in base al 10% dell’imposta regionale pagato nell’anno e, dunque, secondo Assonime non è corretta l’ipotesi per cui il 10% sia solo un tetto rispetto al calcolo analitico delle spese.




Altri chiarimenti sono offerti in merito al rimborso per periodi precedenti e ai crediti d’imposta sulla ricerca. Un’avvertenza di Assonime è che la trasformazione del credito per la ricerca e lo sviluppo da incentivo automatico a beneficio soggetto ad autorizzazione preventiva potrebbe mettere in discussione l’eventualità del suo utilizzo nella determinazione della seconda rata degli acconti 2008.