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Voucher al test dei co

Voucher al test dei compensi

Voucher al test dei compensi


Il lavoro occasionale accessorio retribuito con i cosiddetti voucher (o buoni), è stato modificato dalla riforma del mercato del lavoro e continua a essere oggetto di interventi amministrativi volti a precisarne l’ambito di operatività.


Da accogliere in maniera positiva è senz’altro l’eliminazione del previgente schema applicativo: dalla sua introduzione ad opera della legge Biagi, con riferimento ad alcune limitate fattispecie, i buoni erano infatti stati via via estesi a utilizzi disparati, senza però chiarire gli esatti confini della “occasionalità”.


Queste criticità sono state eliminate dalla legge Fornero, poiché il legislatore ha – di fatto – individuato nel parametro economico il discrimine per il corretto ricorso ai voucher: 5mila euro massimi ad anno solare in capo al singolo prestatore, che si riducono a 2.000 nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.


Particolari disposizioni sono invece state previste per il settore agricolo; inoltre per l’anno 2013 è stata prorogata la possibilità di ricorrere ai voucher in capo ai percettori dei trattamenti di sostegno al reddito (nel limite massimo di 3.000 euro).


I limiti economici di cui sopra devono intendersi come “netti” per il prestatore.


Dato che al superamento della soglia massima di reddito percepibile può conseguire la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, il committente può liberarsi da eventuali rischi facendosi rilasciare dal prestatore una dichiarazione in cui si attesta il non avvenuto superamento del massimo consentito.


Nella gestione di queste pratiche gli stessi committenti si possono rivolgere ai consulenti del lavoro (intermediari abilitati Inps), poiché, pur trattandosi di una fattispecie che dovrebbe essere semplificata, il lavoro retribuito con i voucher comporta alcune particolarità che – in caso di mancato rispetto – possono portare all’applicazione di pesanti sanzioni.


I voucher sono “orari, numerati progressivamente e datati”, il che prevede peraltro che ogni singola ora di lavoro debba essere compensata almeno con un buono.
In ogni caso, è bene proprio ricordare come il semplice acquisto dei voucher – con le diverse modalità ormai previste (telematica, presso le Poste, presso i tabaccai, eccetera) – non esoneri il committente dall’effettuare la denuncia preventiva di utilizzo. Molti i chiarimenti emersi sul tema al recente Forum lavoro.