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Firma digitale

CONTRATTO DI RETE: STIPULA CON APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE

Il D.L. 83/2012 ha apportato alcune novita` riguardanti il contratto di rete di imprese ex D.L. 5/2009, tra le quali puo` richiamare l`attenzione degli operatori quella riguardante la forma secondo la quale puo` essere stipulato il contratto stesso.

Appare interessante approfondire l`argomento da un lato in quanto apre nuove prospettive concernenti le modalita` di stipula e le relative cautele in sede di stesura e dall`altro lato in quanto rappresenta un nuovo interessantissimo passo nella digitalizzazione dell`agire economico, nel quale l`Italia per molti versi e` uno dei paesi all`avanguardia.

Da quest`ultimo punto di vista, si puo` affermare che tale intervento del Legislatore confermi la direzione intrapresa, ma soprattutto segni la via per quanto concerne il futuro relativamente anche ad altri atti giuridici "contigui", specie se consideriamo che la rete di imprese nella forma del contratto di rete ex D.L. 5/2009 (e ulteriore produzione normativa che lo riguarda) si attesta su posizioni che la possono far ritenere in tutto e per tutto dotata di soggettivita` giuridica, per tacere del recente riconoscimento, innanzi a determinati requisiti, della personalita` giuridica. Non va svalutata la lettura di chi si attende un ulteriore allargamento del riconoscimento dell`utilizzo della firma digitale, anche se l`innovazione in questo senso appare discontinua e frastagliata.
Il crescente ruolo della forma digitale, ora con risvolti anche costitutivi (o, meglio, prodromici all`effetto costitutivo), trascina con se` in primo piano il soggetto a cui la firma appartiene, cioe` l`imprenditore (o il legale rappresentante della societa` partecipanti alla rete), creando un`alternativa alla stipula del contratto di rete con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (i quali, entrambi, richiedono l`intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale a cio` autorizzato).

L`art. 45, co. 1 del D.L. 83/2012 modifica, tra gli altri, il co. 4 ter dell`art. 3 del D.L. 5/2009, disponendo che "il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n°82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti [...]"
La novita` e` nascosta nella congiunzione "o", a cui appare opportuno riconoscere appieno il suo valore disgiuntivo, considerando che l`art. 24 e l`art. 25 citati propongono due diverse considerazioni e due diversi (alternativi) riconoscimenti della firma digitale e del suo ruolo. In particolare col rinvio all`art. 24, alternativamente al rinvio all`art. 25, il Legislatore ha voluto individuare nella firma digitale, cosi` come certificata dagli enti riconosciuti e senza la necessita` di ulteriore autenticazione come invece previsto dall`art. 25, elemento necessario e sufficiente alla stipula (a cui deve seguire successiva iscrizione al Registro delle Imprese) del contratto di rete, confortando tale affermazione la coppia di rationes che sostengono il D.L. 83/2012, ovvero la semplificazione e l`intento di diffusione dell`istituto.
A questo punto si puo` affermare che il contratto di rete ex D.L. 5/2009 e`, secondo la normativa attualmente vigente, stipulabile con l`apposizione della firma digitale di ogni soggetto partecipante (o suo legale rappresentante) alla rete stessa.
Tuttavia, richiedendo lo stesso co. 4 ter citato a questi fini l`utilizzo di un modello di contratto tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, non ancora pubblicato, di fatto non risulta al momento concretamente possibile seguire tale via, rimanendo le gia` note modalita` legate all`atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata.
Considerando il favore mostrato dal Legislatore per quest`istituto giuridico, si ipotizza che nei prossimi mesi il decreto menzionato possa essere pubblicato.
Dott. Giorgio Riondato