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Enti e circoli private

Enti e circoli private, marcia indietro. Necessaria la comunicazione al Questore



E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, la legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita` del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell`Amministrazione dell`interno, nonche` in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
A sorpresa e` stato inserito l’articolo 2-bis, che ripristina, con modifiche, il secondo comma dell’art. 86 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931, stabilendo che «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e` necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita` di cui al primo comma».
Si ricorda che il comma 2, abrogato dall’art. 13, lett. g) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabiliva che “La licenza e` necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.