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Sul filo della scadenza importanti chiarimenti sui tributi per le attivita` finanziarie scudate

A pochi giorni dalla scadenza dei versamenti (16 luglio 2012), l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29 del 5 luglio 2012, fornisce il quadro relativo all’imposta di bollo speciale annuale e al prelievo straordinario sulle attività finanziarie scudate (non sulle regolarizzazioni).

Si ricorda che il decreto “salva Italia” (Dl 201/2011) stabilisce il pagamento di:

- un’imposta straordinaria una tantum (10 per Mille), per le attività rimpatriate che sono state prelevate in via definitiva dal conto nel 2011 (dal 1° gennaio al 6 dicembre) e che, dunque, non sono più “segretate”;

- un’imposta speciale di bollo (10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille per le annualità seguenti), da applicare sulle somme che, sono state oggetto di rimpatrio, fisico e “giuridico”, detenute in conti segretati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fino a quando non perdono la riservatezza (pro rata temporis, ossia tenendo conto del periodo in cui le attività finanziarie hanno effettivamente beneficiato della riservatezza).

Nella circolare sono riportati alcuni casi in cui avviene la perdita della riservatezza: su espressa rinuncia da parte del contribuente; nei casi in cui il denaro sia sottoposto a prelievi; quando le attività finanziarie siano dismesse; nel momento in cui il contribuente esibisce la dichiarazione riservata in sede di controlli; in caso di concessione di una garanzia su un finanziamento a terzi mediante gli importi oggetto di scudo (non sussiste più identità tra il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata e un utilizzo interno); se confluiscono accrediti di ulteriori somme o di redditi non tassati a titolo definitivo, tranne se confluisca la somma per il pagamento della nuova imposta di bollo speciale o straordinaria.

Ed alcuni in cui la riservatezza non decade, ossia con operazioni tra cui: i pronti contro termine, il prestito titoli e il riporto, trattandosi di prelievi non rientranti nella categoria di quelli effettuati a titolo definitivo.

Altre precisazioni:

- in caso di decesso di chi ha scudato mantenendo la riservatezza, l’imposta di bollo speciale e quella straordinaria sui prelievi non sono dovute se l’evento è avvenuto prima del 6 dicembre 2011 e si deve l’imposta di bollo speciale annuale a carico degli eredi, con riferimento al periodo in cui il de cuius abbia beneficiato del regime della riservatezza se il decesso sia successivo al 2011 (il decesso del contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata causa la decadenza del regime di segregazione);

- agli intermediari (banche, sim, sgr, fiduciarie) è data la possibilità, per il pagamento dell'imposta di bollo speciale e straordinaria, di compensare con l’F24 l'eccedenza di versamento d'imposta straordinaria versata per l'emersione delle attività detenute all'estero dello Scudo fiscale ter e quater.