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La recente prassi su ivie e ivafe modifica le istruzioni di unico pf

Alla luce del provvedimento agenziale del 5 giugno 2012 e dei chiarimenti forniti con la circolare n. 28/E/2012, l’agenzia delle Entrate pubblica - con la news del 3 luglio 2012 - la correzione delle istruzioni per la compilazione della SEZIONE XVI - Imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22, decreto legge n. 201/2011) del modello Unico Persone fisiche 2012 (quadro RM, righi RM33 e RM34).

Nella premessa si avverte che se devono esser utilizzati più di due righi, vanno compilati più quadri RM, numerandoli progressivamente nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra di ogni quadro. Deve essere utilizzato un rigo per ogni attività finanziaria (in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) o immobile. La sezione deve essere compilata dai contribuenti residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato all’estero oppure che possiedono attività finanziarie all’estero, per calcolare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero e/o sulle attività detenute all’estero.

Quanto agli immobili si spiega, tra l’altro, che:

- il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile;

- per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dal’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

- se l’imposta sul valore complessivo dell’immobile (valore dell’immobile x 0,76) non supera 200 euro, senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non è dovuta e non va compilata la colonna 5, che ospita l’imposta dovuta;

- i contribuenti che lavorano all’estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia l’aliquota è 0,40% per l’abitazione principale e pertinenze e l’Ivie è dovuta anche se l’imposta sul valore complessivo dell’immobile non supera 200 euro, ma spetta una detrazione dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro.

E circa le attività finanziarie:

- è dovuta in proporzione al numero dei giorni (e non dei mesi) di possesso nel corso dell'anno da indicarsi in colonna 4;

- per i conti correnti o libretti al portatore detenuti in paesi della UE o dello SEE (colonna 8 barrata) l'importo fisso di 34,20 va rapportato alla quota e al periodo di possesso;

- è da considerare il valore di mercato rilevato al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui sono detenute le attività;

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre, o al termine del periodo di detenzione, e per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.