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Il modello 730: dal prossimo mese di luglio i contribuenti alle prese con i conguagli d'imposta

Con le retribuzioni del prossimo mese di luglio i contribuenti si troveranno a “fare i conti” con l’annuale conguaglio irpef scaturente dal modello 730 relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2011.

IL MODELLO 730: DAL PROSSIMO MESE DI LUGLIO I CONTRIBUENTI ALLE PRESE CON I CONGUAGLI D’IMPOSTA

Con le retribuzioni del prossimo mese di luglio i contribuenti si troveranno a “fare i conti” con l’annuale conguaglio irpef scaturente dal modello 730 relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2011: una boccata d’aria per chi si vedrà accreditare il rimborso ma un’ulteriore stangata per chi dovrà saldare il debito nei confronti dello stato. Condizione indispensabile per l’utilizzo di questo modello di dichiarazione è che i soggetti interessati siano pensionati o titolari di un rapporto di lavoro tra il mese di giugno e quello di agosto dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Il modello 730 va presentato tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato: dottori commercialisti ed esperti contabili o consulenti del lavoro, categoria quest’ultima che opera in prima linea non soltanto tramite i centri di raccolta del proprio CAF CDL, ma anche a fianco dei sempre più numerosi datori di lavoro che decidono di offrire ai propri dipendenti il servizio di assistenza fiscale diretta. Il termine per la presentazione è fissato quest’anno per il 20 giugno 2012. Il contribuente ha facoltà di presentare, unitamente ai documenti di reddito (Cud e certificazioni varie), la documentazione comprovante le spese sostenute nell’anno 2011 che siano per legge detraibili dall’imposta o deducibili dal reddito.

Le somme dovute in caso di conguaglio a debito possono essere rateizzate in un numero massimo di 5 rate, con una piccolissima maggiorazione a titolo di interessi. Se prima del completamento delle operazioni di conguaglio interviene la cessazione del rapporto, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti che gli stessi dovranno versare direttamente con modello F24, mentre, nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a completare comunque i rimborsi d'imposta.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre di quest’anno ovvero una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2012 entro il termine fissato per la presentazione del modello relativo all’anno successivo, vale a dire il 30 settembre 2013.