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Prescrizione a 10 anni solo se lavoratore denuncia prima dei 5 anni

Con il Messaggio n. 8447/12 l'Istituto chiarisce il contenuto della Circolare 31 del 2 marzo 2012 in materia di recupero contributivo e prescrizione.
Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali, denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti: modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.

La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo contenente:

l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;

il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);

il regime sanzionatorio applicabile;

gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.