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L’apprendistato come motore dell’occupazione per i giovani

L’apprendistato come motore dell’occupazione per i giovani: nuovi sgravi ed agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità

Di Debhorah Di Rosa



L’apprendistato, come ridisegnato dal recente Testo Unico (D. Lgs. 167/2011) è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani e si delinea nelle seguenti tipologie (art. 1, co. 1 e 2, L. 167/2011):

· apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: rivolto a soggetti di età ricompresa fra i 15 ed i 25 anni; può essere applicato a tutti i settori di attività, anche ai fini

dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e non può superare, a seconda dei casi, i 3 o 4 anni di durata (art. 3);

· apprendistato professionalizzate o contratto di mestiere: riguarda i soggetti di età ricompresa fra i 18 ed i 29 anni; può essere applicato a tutti i settori di attività, pubblici o privati, al fine del conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure dell'artigianato definite dalla contrattazione collettiva (art. 4);

· apprendistato di alta formazione e ricerca: fruibile per soggetti di età ricompresa fra i 18 e i 29 anni; può essere utilizzato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studi universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

La durata del periodo di apprendistato è rimessa alla regolamentazione di competenza delle Regioni (art. 5).

Dal 1° gennaio 2012 l’apprendistato ha un’”appeal” ancora più marcato per le imprese che decidono di assumere giovani lavoratori con questa tipologia di rapporto professionale. Sui contratti d’apprendistato si è concentrata infatti una parte della legge di stabilità approvata a novembre quale ultimo atto del governo Berlusconi, prima che il testimone fosse lasciato a Monti: i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumono giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godono di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (legge n. 183 del 12.11.2011 art. 22, commi 1 e 2).

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