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Stranieri: dal 10 marzo 2012 in vigore l’obbligo di stipula di un accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato

Con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’ 11 novembre 2011, e` stato previsto che, a decorrere dal 10 marzo 2012 , gli stranieri di eta` superiore ai sedici anni che facciano ingresso per la prima volta nel territorio italiano debbano stipulare un Accordo di integrazione di durata di due anni, eventualmente prorogabile di un altro anno, contestualmente alla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
La sottoscrizione dell’Accordo deve avvenire presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ovvero presso la Questura competente.
Dunque, a decorrere dal 10 marzo 2012 l`ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all` effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale .
Nei successivi due anni il lavoratore sara` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente potra` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.



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