Sei in: Altro

Incompatibilita` avvocato – dipendente pubblico. rinvio alla consulta

Con ordinanza n. 2929 del 2012, la Corte di cassazione ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 339/2003, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati.

Contestualmente, la Corte ha provveduto a sospendere il provvedimento con cui il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dall'albo nei confronti di un legale che aveva iniziato a lavorare come dipendente pubblico part time.


www.studiogiammarrusti.it