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La cassazione di nuovo sulla compensazione delle spese di lite


Nella vigenza del regime anteriore alla Legge n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese di lite “per giusti motivi” deve essere fondato su “un adeguato supporto motivazionale”; a tal fine, tuttavia, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento.

L’importante è che le ragioni giustificatrici della compensazione “siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)”.

In definitiva, deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice “anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata”.

E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 340 del 2012.



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