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Confermato il licenziamento disciplinare per violazione dei doveri fondamentali

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1403 del 31 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso presentato da una ex direttrice di filiale di banca nei cui confronti i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto legittima la sanzione disciplinare del licenziamento disposta dal datore in considerazione di gravi irregolarità amministrative. In particolare, la stessa aveva posto in essere, senza una copertura, diverse operazioni sul mercato finanziario, utilizzato irregolarmente il conto di alcuni clienti, aumentato il fido di alcuni correntisti senza procedere ad un’adeguata valutazione di merito creditizio.

Dal suo canto, la ricorrente aveva lamentato che sul luogo di lavoro non era stato affisso il regolamento interno con esplicate tutte le condotte in grado di determinare la rescissione del rapporto di lavoro.

Diversa la posizione dei giudici di Cassazione secondo cui l’adeguata conoscibilità della norma infranta riguarda specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva e validamente poste dal datore di lavoro; ciò, tuttavia, non “quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.



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