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Acconto ires: foglio di calcolo per la rideterminazione con metodo previsionale

ACCONTO IRES: FOGLIO DI CALCOLO PER LA RIDETERMINAZIONE CON METODO PREVISIONALE



Entro il 1° dicembre 2008 deve essere versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2008.
L’acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2008 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2008 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi.
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il METODO STORICO prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “METODO PREVISIONALE”).
Quest’anno, per chi intendesse ricorrere al metodo previsionale, assumono particolare importanza le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2008. In particolare segnaliamo:
• la riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27, 5%
• le nuove regole per la deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES
• l’impossibilità di dedurre dal reddito i cosiddetti “ammortamenti anticipati e accelerati”
• l’impossibilità di effettuare deduzioni di componenti extracontabili (ex quadro EC)
una segnalazione a parte meritano poi le “spese di rappresentanza”: la Finanziaria 2008 ha abolito il criterio che limitava la deducibilità di queste spese ad 1/3 in cinque anni, prevedendo che le spese di rappresentanza possano essere dedotte integralmente qualora rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da stabilire e precisare con apposito decreto (che però ad oggi non risulta ancora emanato).
Ricordiamo che comunque, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2008, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Si potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione:
• a 1/8 (3, 75%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente,
• a 1/5 (6%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2007 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente.

Abbiamo pubblicato su questo sito internet:
Calcolo previsionale IRES 2008 : il foglio di calcolo formulato per determinare il secondo acconto IRES dovuto per il 2008 sulla base del metodo previsionale.
Nella scheda di inserimento dati viene richiesto il risultato economico stimato per il 2008 e tutte le componenti che assumono rilevanza ai fini IRES: ampio spazio è destinato al calcolo degli interessi passivi deducibili (nel limite del 30% del ROL).
Sulla base dei dati inseriti il foglio di calcolo determina l’imponibile IRES stimato e l’Imposta corrispondente (27, 50%). La stima è effettuata sulla falsariga del quadro “RF – determinazione del reddito d’impresa” già adottato in UNICOSC2008.
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