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Collegio sindacale e sindaco unico – durata dei collegi sindacali in carica – chiariti tutti i dubbi

Nelle societa` a responsabilita` limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall`assemblea che li ha nominati e, pertanto, l`eventuale sostituzione con il sindaco unico avverra` solo in tale momento.
Questo e` quanto stabilito dall`art. 16, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal 23 dicembre 2011, che ha apportato modifiche all`art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita` 2012).

Ricordiamo che i dubbi sulla durata degli attuali collegi sindacali in carica erano sorti all`indomani della pubblicazione della legge n. 183/2011 nella quale, all`articolo 14, commi 9, 12 e 13, si stabiliva che nelle Srl, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il collegio sindacale passava da organo collegiale ad organo monocratico .
Lo stesso decreto ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le societa` a responsabilita` limitata che non abbiano nominato il sindaco unico possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.



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