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Enpacl, debito contributivo con possibile pagamento a rate

Hai un debito contributivo: puoi pagare a rate!


Ti è stato notificato un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dei contributi dovuti all’ENPACL?


Non hai versato in passato qualche contributo, soggettivo o integrativo?


Devi al tuo Ente solo delle sanzioni?


Oggi puoi sanare la tua posizione. Come?


Con la rateazione del tuo debito, fino a 3 anni .


Grazie alla recente entrata in vigore del Regolamento per la rateazione dei debiti contributivi, ogni iscritto all’ENPACL può ottenere il proprio piano di rientro e mettersi in regola con i pagamenti.


Solo con una posizione contributiva regolare, infatti, è possibile ottenere prestazioni, indennità, provvidenze, mutui e prestiti da parte dell’Ente.


La rateazione è concessa a chi deve almeno 2.500 euro complessivi per contributo soggettivo, integrativo, di maternità e/o relative sanzioni.


Il debito sarà maggiorato del TUR + 6% . Si paga con MAv ogni mese, fino a 36 mesi .


Guarda alcuni esempi .


Chi è stato destinatario di ricorsi per decreto ingiuntivo può così interrompere la procedura giudiziale .


La domanda non è impegnativa: ti consente però di conoscere se hai un debito con il tuo Ente di previdenza e come sanarlo.


Quando il piano di rientro sarà disponibile nell’area riservata dei Servizi Enpacl on line, sarai avvertito con un messaggio email e/o sms. Dovrai accettare il piano entro 20 giorni dalla visualizzazione.


Digita ora il tuo codice fiscale .









Prevediamo una notevole mole di domande e perciò potrebbe trascorrere del tempo prima di ricevere la risposta. Non ti preoccupare: con la sola domanda hai già interrotto il calcolo delle sanzioni.


Per ogni evenienza, sarà cura degli uffici mettersi in contatto con te. Non devi chiamare né scrivere .


Anche gli eredi o i superstiti di un Consulente del Lavoro deceduto possono presentare istanza di rateazione. A tale riguardo dovranno contattare l'ufficio legale al n. 06 51054444 o scrivere a arealegale@enpacl.it



//www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=9835





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