Sei in: Altro

Dal 2012 utilizzo di un ulteriore plafond di deducibilita` fiscale per i neoassunti

Con risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su una delle previsioni della riforma della previdenza integrativa in vigore dal 1° gennaio 2007, ai sensi del Dlgs n. 252/2005.

Nello specifico, l'articolo 8, comma 6, del citato Decreto legislativo riconosce, in favore dei lavoratori che hanno intrapreso la loro attività lavorativa per la prima volta dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del provvedimento) e che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, di poter “dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui", nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

La disposizione di legge mira a favorire i giovani lavoratori che, nei primi anni di occupazione, percepiscono redditi bassi e hanno meno risorse da investire nella previdenza complementare.

Il beneficio loro concesso è quello di conservare la capienza residua delle deduzioni annuali se nei primi cinque anni di attività hanno versato contributi per importi inferiori all'ordinario limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro. Il tetto di maggiore deducibilità viene calcolato come differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa.

Dal momento che la disposizione normativa opera dal 1° gennaio 2007, al 31 dicembre 2011 scadono i primi cinque anni e dal sesto anno successivo (2012) sarà possibile mettere in pratica, per la prima volta, l’incentivo.

Con la risoluzione 131/E/2011, il Fisco spiega come utilizzare il maggior plafond di deduzione pari a 2.852,29 euro annui.

www.studiogiammarrusti.it