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Manovra definitiva, professioni verso la riforma

Testo approvato dal Senato il 22 dicembre 2011

L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

–«Art. 33. – (Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali). – 1. Il comma 2


dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:


2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,


dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:


5-bis . Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al


comma 5, lettere da a) a g) , sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del


regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.


5-ter . Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni


aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5- bis in un testo unico da


emanare ai sensi dell’articolo 17- bis della legge 23 agosto 1988, n. 400’ “.


2. All’articolo 3, comma 5, lettera c) , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,


con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “la durata del tirocinio non


potrà essere complessivamente superiore a tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “la durata del


tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi“».


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