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Misure correttive alla mediazione: circolare esplicativa del ministero giustizia



Il ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diramato una Circolare, datata 20 dicembre 2011, contenente l'interpretazione delle misure correttive introdotte, in materia di mediazione civile e commerciale, con il Decreto interministeriale n. 145/2011 dello scorso luglio.

Viene innanzitutto precisato che l'attività di vigilanza sugli organismi di mediazione e sui mediatori, in generale, viene esercitata dall'amministrazione sia nella fase preventiva, attraverso quindi la verifica della correttezza della domanda di iscrizione e della sussistenza dei requisiti richiesti, che in quella successiva per tramite della verifica continua del rispetto degli obblighi previsti dalle normative primarie e secondarie.

Sul tirocinio assistito, il Dipartimento specifica come l'obbligo sussista solo nei confronti dei mediatori già iscritti. Per partecipazione si intende che il mediatore presenzi senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento. Inoltre, costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione ovvero anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte.

Con riferimento ai criteri di assegnazione degli affari di mediazione, la circolare precisa come, nei singoli regolamenti, non potrà farsi generico rinvio alla previsione di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale n. 145/2011. In ogni caso, dovrà assumere particolare rilievo tra i criteri oggettivi e predeterminati “la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata”.

Per quel che concerne la chiusura del procedimento, viene inoltre specificato che, nei casi di mediazione obbligatoria, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

Sulle indennità, infine, viene precisato come le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscano due voci di spesa autonome tali da formare, unitamente considerate, l’indennità complessiva.


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