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Il “36%” diventa fisso


A partire dal 2012 sarà permanente il regime della detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie di immobili a destinazione abitativa. Lo prevede l'articolo 4 del decreto Monti (D.L. n. 201/2011) che interviene a far luce anche su un aspetto rimasto lacunoso ossia gli effetti in caso di cessione del bene oggetto degli interventi edilizi.

La manovra, sul punto, specifica che, per il caso di vendita dell'immobile, si verifica il trasferimento dal venditore all'acquirente dell'ammontare delle detrazioni non ancora godute salvo che le parti in sede di rogito non si accordino diversamente. Quindi dal 2012, ai sensi di legge, se il contratto non prevede nulla, le rate di detrazione residue passeranno al compratore.

In merito all'entità e durata dell'agevolazione il decreto Monti conferma la detrazione del 36% per un limite massimo di spesa di 48.000 euro da detrarre in 10 quote annuali costanti; non viene più indicata la possibilità per gli over 75 di suddividere il bonus in 5 quote annuali. Si rammenta che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, il limite dei 48.000 euro si intende cumulativo sia dell'abitazione che delle pertinenze.

Altra novità in vigore per il 2012 riguarda l'estensione dell'agevolazione del 36% anche a lavori di ristrutturazioni che attengano alla ricostruzione di edifici danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che venga dichiarato lo stato di calamità ed i lavori siano pagati con bonifico. Inoltre, con riferimento a lavori eseguiti in condomini, l'agevolazione potrà estendersi a tutte le parti comuni indicate nell'articolo 1117 del Codice civile.

Infine si ricordano le novità introdotte dalle precedenti manovre del 2011:

- il bonus è fruibile attraverso l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile, dell'esecutore dei lavori e degli estremi della registrazioni dell'atto senza dover più effettuare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

- è stato eliminato l'obbligo di indicare, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori, distintamente il costo della manodopera.

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