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Farmacie – liberalizzata la vendita dei medicinali di fascia c

L` articolo 32 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , ha stabilito che nelle farmacie, parafarmacie e nei corner della grande distribuzione, che ricadono nel territorio di Comuni aventi una popolazione superiore a 15mila abitanti, potranno essere venduti anche i medicinali di FASCIA C (cioe` quelli che non sono essenziali e per malattie croniche ne` di rilevante interesse terapeutico), ad eccezione di quelli che necessitano di una ricetta medica e di quelli soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Dovranno, tuttavia, essere rispettate determinate prescrizioni che dovranno essere fissate da un apposito decreto del Ministero della Salute, previa intesa con le Regioni e le Province Autonome:

a) i punti vendita dovranno essere in possesso di "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi" ;
b) dovranno essere assicurate "le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio Sanitario Nazionale";
c) la vendita dei medicinali dovra` avvenire nell`abito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell`area commerciale, da " strutture in grado di garantire l`inaccessibilita` ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura";
d) potranno essere applicati " sconti " sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti "purche` gli sconti siano apposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti".





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