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Lavoratore responsabile per la retribuzione percepita in nero


Lavoratore responsabile per la retribuzione percepita in nero

Anche il lavoratore è responsabile del mancato pagamento dell’Irpef sulla retribuzione percepita in nero.

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro è intervenuta in merito con il Parere n. 26/11 esaminando norma e giurisprudenza.

Nell’ipotesi in cui la remunerazione sia riferibile ad una attività riconducibile a lavoro dipendente,ai sensi dell’articolo 24 del DPR n. 600/73 è obbligatoria l’effettuazione e il versamento dellaritenuta Irpef a titolo d’acconto, da parte del soggetto che effettua il pagamento e che, in linea diprincipio, si è avvalso della prestazione del lavoratore.

Ma la norma si spinge oltre, affermando che quando il sostit uto (datore) viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostit uito (lavoratore) è coobbligato in solido.

Il lavoratore, pertanto, non resta del tutto estraneo alla tassazione della propria retribuzione pur essendo compito esclusivo del datore di assoggettare a ritenuta il relativo importo.

La Corte di Cassazione in più occasioni ha stabilito che anche il lavoratore è correo, dovendo provvedere ad assoggettare a tassazione la retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore, ovvero in caso di pagamenti in nero.

L’ultima in ordine di tempo è la sentenza n.9897/11 della Corte di Cassazione che ha fornito gli elementi di riferimento. In particolare, appurato che la lavoratrice aveva percepito somme in nero considerato che erano state rinvenute nei locali del datore di lavoro delle ricevute firmate dalla medesima, ha stabilito che è del tutto irrilevante: se tra datore e lavoratore vi fosse un accordo per non assoggettare a tassazione le somme percepite; che il lavoro prestato fosse l’unico lavoro svolto dall’interessata nel corso dell’anno; che l’interessata in buona fede ritenesse che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi.

Pertanto è errata la conclusione che la contribuente sia esonerata dall’obbligo fiscale essendovi una norma primaria che impone al datore l’obbligo di effettuare le ritenute e versarle. Il lavoratore “contribuente”, pertanto, deve dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta.




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