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La copia delle registrazioni va fornita alla difesa che ne abbia fatto richiesta in sede di riesame della misura cautelare


I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 45880 del 7 dicembre 2011, hanno annullato, con rinvio, l'ordinanza sulla cui base il Tribunale di Catanzaro aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo indagato per partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed all’usura.

La difesa dell'uomo aveva, in particolare, lamentato il fatto che di non essere stata messa in grado di accedere ai supporti digitali delle intercettazioni delle conversazioni e delle videoriprese che avevano poi determinato la reclusione.

Una doglianza ritenuta fondata dalla Suprema corte la quale ha sottolineato che, benchè sia legittimo che il pubblico ministero proceda con la richiesta di applicazione della misura cautelare allegando esclusivamente i brogliacci di ascolto delle registrazioni, una volta che il difensore dell'indagato, in sede di riesame della misura, avanzi tempestiva richiesta di accedere alle registrazioni stesse, il Tribunale deve procedere con la messa a disposizione delle stesse; in caso contrario, infatti, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate.

Del resto - ricorda, infine, la Corte - il diritto incondizionato della difesa di accedere alle registrazioni di conversazioni e comunicazioni e di ottenerne copia è stato riconosciuto dalla stessa Consulta con la sentenza n. 336 del 2008, a tutela del diritto di difesa in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita.

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