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Il socio cedente risponde comunque al fisco se il trasferimento non e` stato iscritto al registro

I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20447 depositata lo scorso 6 ottobre 2011, hanno ribadito come la cessione da parte del socio della propria partecipazione alla società in nome collettivo, costituendo una modificazione dell'atto costitutivo della società stessa, è soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese.

Per cui, finché la cessione non venga iscritta, il cedente risponde nei confronti dei terzi di tutte le obbligazioni, anche tributarie, sorte in epoca anteriore. In particolare – spiega la Suprema corte - il socio di una Snc che abbia ceduto la sua partecipazione ma non abbia provveduto all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese è tenuto comunque a rispondere nei confronti del fisco per le cartelle esattoriali notificate alla società anche qualora le stesse siano successive alla cessione.

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