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Congedi parentali e deroghe al divieto di lavoro durante il periodo obbligatorio


Le nuove regole sull'anticipo del rientro al lavoro in caso di interruzione della gravidanza o di decesso del neonato, valgono anche per le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata Inps. L'Inps con la circolare n. 139/11 chiarisce alcuni punti oggetto di modifiche al TU sulla maternità ad opera del Dlgs n. 119/11.


In caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all’Istituto, come di regola, certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza.


Riguardo all’ipotesi di decesso del bambino verificatosi al momento del parto, o durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di ripresa del lavoro presenterà all’Inps il certificato di morte del bambino o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/00.


La data di ripresa dell’attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell’art. 47 del medesimo d.p.r. 445/00. In particolare l’interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:


  • di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal comma 1 bis, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;


  • la data di ripresa dell’attività lavorativa.




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