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Ipotesi anticipate di rientro al lavoro per la lavoratrice in congedo obbligatorio

Illustra le novità in materia di congedi di maternità/paternità la circolare Inps n. 139 del 27 ottobre 2011, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 al Testo unico sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001). In particolare all'articolo 16 di tale provvedimento è stato aggiunto il comma 1-bis, afferente le ipotesi di deroga al divieto di utilizzo della lavoratrice durante il periodo di congedo obbligatorio.

Alla lavoratrice è pertanto consentito riprendere in via anticipata l'attività presso il datore di lavoro:

- in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;

- in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

A tal fine, è necessaria una comunicazione, dieci giorni prima, da parte della dipendente al datore di lavoro circa la volontà di riprendere l'attività ed un attestato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e del medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diretto a certificare che la ripresa del lavoro non reca danno alla salute della lavoratrice.

La circolare chiarisce che:

- dal momento in cui la lavoratrice riprende l'attività perde il diritto all’indennità di maternità;
- il datore di lavoro, che anticipa l’indennità di maternità per conto dell’Inps, può conguagliare le somme anticipate fino al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività lavorativa;
- se vi è stata interruzione di gravidanza, la lavoratrice sarà tenuta ad inviare all'Inps il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione del medico che attesti la data in cui è avvenuta l’interruzione di gravidanza;
- per il caso del decesso del bambino avvenuto al momento del parto o nel periodo di congedo post-partum, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Inps il certificato di morte del bambino o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Quanto sopra riportato trova applicazione anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata (parasubordinate).

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