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Esenzione dalla sanzione fiscale solo in caso di incertezza normativa oggettiva


Il contribuente è esentato dal pagamento della sanzione fiscale contestatagli nei casi di incertezza normativa oggettiva della norma tributaria sottesa, ovvero qualora vi sia una condizione di incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della stessa con conseguente “insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa”. Tale condizione va ravvisata in presenza di una disciplina normativa che si articoli in una pluralità di prescrizioni difficilmente coordinabili sotto il profilo concettuale, stante l'equivocità e la confusione del loro contenuto.

In questo contesto, è il contribuente a dover provare la ricorrenza degli elementi di confusione, non essendo sufficiente che lo stesso alleghi esclusivamente la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di giustizia Ce sulla legittimità della detta norma. E difatti, tale circostanza non porta, di per sé, alla denuncia né all'incertezza interpretativa ed equivocità della norma stessa, “essendo compito istituzionale della Corte di giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme delle legislazioni nazionali degli stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie”.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 22252 del 26 ottobre 2011.

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