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Elementi di prova di altro procedimento utilizzabili ai fini del sequestro preventivo

Nell'ambito della responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231, anche gli elementi di prova provenienti da altri procedimenti e non ancora acquisiti in dibattimento possono essere utilizzati per fondare l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti dei beni dell'azienda.

Come accade, infatti, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelati personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di altri procedimenti ed indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'articolo 238 del Codice di procedura penale.

Sulla scorta di detto principio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37024 del 14 ottobre 2011, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo per equivalente chiesta nei confronti di una grande azienda coinvolta in una maxi inchiesta sui rifiuti.


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