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Circolare cncl del 14 ottobre 2011 n° 1066

Oggetto: soggetti promotori tirocini formativi di orientamento e/o di inserimento.

Pervengono ancora numerosi quesiti circa la possibilità di istituire tirocini formativi da parte dei delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge n. 148/2011.

Il quadro giuridico, in realtà, dopo la circolare n. 24/2011 e, soprattutto, l’interpello n. 36/2011
del Ministero del Lavoro, appare nettamente chiaro e non lascia più dubbi interpretativi. Come è stato chiarito anche dalla circolare n. 4/2011 della nostra Fondazione Studi, si evidenzia come l’art. 11 della legge n. 148/2011 non introduce nuovi meccanismi di accreditamento rispetto al passato. Per evitare abusi, come è stato anche ribadito dal Ministero del Lavoro negli interventi successivi alla legge, sopra evidenziati, si è solo precisato quali debbano essere i requisiti per i soggetti promotori, affinché possano essere legittimati a promuovere i relativi tirocini.

Fermo restando la competenza regionale in materia, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 276/2003 che legittima specifici soggetti privati allo svolgimento dell’attività di intermediazione. In particolare, l’articolo 2, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003 definisce l’attività di intermediazione quale “mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo”.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, com’è noto, è in possesso di una abilitazione specifica per l’esercizio di queste attività che la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, ha ribadito rientrare fra i servizi di potestà statale che determinano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m).

Questo determina la legittimazione “ex ante” della Fondazione Consulenti per il Lavoro alla
promozione dei tirocini formativi, indipendentemente dagli accreditamenti regionali.
In realtà c’è un’ipotesi in cui detti accreditamenti possono essere ritenuti necessari: quando detti tirocini vengono finanziati. In tali casi, infatti, al fine di uniformarsi al dettato specifico del bando/concorso promosso dalla Regione, occorrerà necessariamente seguire le disposizioni da essa impartite.

Per le considerazioni sopra espresse, si chiede ai Consigli Provinciali di dare la massima diffusione del contenuto della presente.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Marina E. Calderone



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