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Dati bancari utilizzabili per provare un'attivita` autonoma

Con sentenza n. 21232 del 13 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha spiegato come, nell'ambito dell'accertamento Iva, non è necessario provare che il contribuente eserciti attività d'impresa per poter utilizzare i dati acquisiti dai conti correnti bancari ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Ed infatti, i dati risultanti presso le aziende di credito “possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività”, mentre spetta al contribuente l'onere della prova riguardo alla dimostrazione che i movimenti bancari non giustificati non siano fiscalmente rilevanti.

E' stata quindi ribaltata la sentenza con cui i giudici delle Commissioni tributarie dei gradi di merito avevano annullato un accertamento Iva spiccato nei confronti di una donna, moglie di un professionista, che aveva effettuato dei versamenti sul conto corrente non dichiarandoli come proventi della sua autonoma attività ma di un rapporto di collaborazione col marito.

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