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La giustificazione della spesa, anche se tardiva, esclude il peculato

La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36718 dell'11 ottobre 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per peculato continuato l'ex sindaco di Pagani, Alberico Gambino, sulla base di una serie di pagamenti dallo stesso effettuati con la carta di credito intestata al Comune, datagli in uso per spese connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali, e per i quali non era stata immediatamente allegata la documentazione giustificativa di spesa.

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, le corti di merito avevano errato nel ritenere come prova negativa la circostanza che l'imputato avesse fornito solo in un secondo momento, al Comune, i giustificativi delle spese. Ciò che rileva – si legge nel testo della decisione - è che la spesa sostenuta dimostri in modo trasparente e chiaro la realizzazione di uno scopo pubblico e non la canalizzazione del denaro ad un fine personale.


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