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Avvisi di accertamento: minimo 270 giorni per l’azione esecutiva


Un appunto sull’home page del sito dell’agenzia delle Entrate avverte dell’esecutività, dal 1° ottobre 2011, degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia (gli avvisi di accertamento interessati sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi). Un click sull’appunto porta, poi, ad una pagina dedicata che spiega la nuova disposizione.

In merito agli allarmismi sulla possibilità di vedersi pignorata la casa al 61° giorno dalla notifica dell’atto, l’Agenzia spiega che l’esecutività parte dopo 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare) in cui deve essere espressamente riportato l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione. Dopo questi 90 giorni, l’esecuzione forzata è automaticamente, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento, sospesa per legge - articolo 29, comma 1, lettera b), Dl 78/2010 - per un periodo di 180 giorni dall’affidamento dell’atto in carico agli agenti della riscossione.

Solo se in caso di giustificato pericolo per l’esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti.

L’agente della riscossione potrà attivare l’espropriazione forzata a partire dal 270° giorno, ma avrà tempo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, pena la decadenza. La sospensione non si applica relativamente alle azioni cautelari (ipoteca - ppt e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il contribuente che ricorre può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio in via amministrativa, in carta semplice, all’ufficio accertatore, o in via giudiziale alla Ctp a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell’avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile. Nel secondo caso i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Circa la tempistica viene rilevato che se si presenta ricorso il giorno stesso della notifica e nel contempo si presenta anche istanza di sospensione, si può guadagnare tempo sulla pronuncia del giudice in merito alla richiesta di sospensiva. Questo per far ricadere la decisione in anticipo rispetto ai tempi di sospensiva ex lege.

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