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Niente azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale


Con la sentenza n. 20294 depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una compagnia di assicurazione, debitrice del Fisco, che, essendo in liquidazione coatta amministrativa, si era opposta al pignoramento presso terzi proposto dal creditore nei confronti di una banca, a sua volta debitrice dell'assicurazione.

Il Collegio di legittimità ha, in particolare, condiviso la doglianza avanzata dalla contribuente secondo cui, in pendenza di procedura concorsuale, non si può procedere ad azioni esecutive individuali. Ed infatti – precisa la Corte - “in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis dpr 29 settembre 1973, n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale”.

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