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Più semplici le assunzioni dei disabili

La manovra di Ferragosto (dl. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella l. n. 148 dello scorso 14 settembre) ha reso più snello adempiere alle assunzioni dei lavoratori disabili.

Più semplici le assunzioni dei disabili

La manovra di Ferragosto (dl. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella l. n. 148 dello scorso 14 settembre) ha reso più snello adempiere alle assunzioni dei lavoratori disabili: in particolare, sono state aggiornate le regole in materia di compensazione fra il numero di disabili assunti in eccesso – rispetto alle quote di riserva – in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in un’altra unità. Secondo questa disposizione le imprese potranno così effettuare le compensazioni tra le diverse sedi presenti sul territorio nazionale senza dover più richiedere l’autorizzazione al Ministero del Lavoro.

I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo costituito da società collegate o controllate possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. Questa nuova possibilità rimane invece preclusa ai datori di lavoro pubblici che potranno però avvalersi della compensazione a livello regionale, previa richiesta motivata.

Le aziende soggette a questi obblighi, per rispettare correttamente la disciplina prevista in tema di collocamento obbligatorio, possono delegare gli adempimenti ai consulenti del lavoro. Peraltro questi ultimi, in qualità di intermediari abilitati possono assistere le imprese nelle relative pratiche: infatti, rimane in vigore l’obbligo – in capo ai datori di lavoro che decidono di utilizzare la facoltà di compensazione – di trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.

Si ricorda che tale prospetto va inviato ogni anno (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce) dai datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti e che siano stati interessati da modifiche della base occupazione, ai fini della quota di riserva, nell’anno di riferimento. L’invio può essere delegato ai Consulenti del lavoro.



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