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La responsabilita` ex 231 della societa` non esclude la responsabilita` personale dei manager


L'ipotesi di un'eventuale responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 “non comporta automaticamente l'esclusione di una possibile responsabilità delle persone fisiche per il reato associativo contestato, essendo tali diverse tipologie di responsabilità del tutto compatibili fra di loro, dal momento che non può negarsi, in ipotesi, che i reati-fine posti in essere dai componenti dell'associazione fossero realizzati anche nell'interesse della società”. Così, anche i manager della società ritenuta responsabile sulla base del Decreto 231 possono essere tenuti a rispondere, personalmente, di associazione a delinquere.

E' da ritenere errata, infatti, l'impostazione di una sentenza che escluda la sussistenza dell'associazione per delinquere, “in quanto il sistema creato avrebbe dato luogo solo a forme di responsabilità ex dlgs 231/2001 delle società coinvolte”.

Sulla base di detto principio i giudici della Corte di cassazione – sentenza n. 34406 del 21 settembre 2011 – hanno ribaltato la decisione con cui il Gup di Catanzaro, nell'ambito dell'inchiesta “Why not”, aveva escluso che dovesse procedersi nei confronti di alcuni manager ed esponenti della Regione Calabria, accusati di aver fatto parte di un'organizzazione criminale indirizzata a fare ottenere a due società di gestione di lavoro interinale l'esecuzione di commesse e servizi.

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