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Affrancamento nel prospetto

AFFRANCAMENTO NEL PROSPETTO



La risoluzione n. 362 del 29 settembre 2008 emessa dalle Entrate spiega che l’adesione del contribuente all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione - istituto previsto dalla Finanziaria 2006 - si perfeziona con l’indicazione nel modello Unico di volersene avvalere. Dunque, non è il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva a segnare l’inizio dell’opzione, ma conta l’indicazione nel modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa o dell’affrancamento del saldo di rivalutazione. La precisazione, che modifica il precedente orientamento contenuto nella risoluzione 55/08 e nella circolare 35/04, deriva dal rinvio della norma alle disposizioni di cui al comma 478 della legge 311/04. Pertanto, il contribuente può usufruire degli effetti fiscali previsti dagli istituti ai quali ha aderito anche in mancanza del versamento dell’imposta sostitutiva ma sarà soggetto al recupero forzoso dell’imposta dovuta tramite iscrizione a ruolo, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.