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Reimportazione prodotti compensatori: l’autofattura riduce l’iva

L’agenzia delle Dogane, con la nota protocollo 54819 del 7 settembre 2011, ha fornito chiarimenti circa le modalità di assolvimento dell’Iva relativa alla reimportazione dei prodotti compensatori risultanti da merce comunitaria sottoposta a lavorazione fuori dal territorio della Ue.

Le regole per asservire a tassazione i beni sottoposti a lavorazioni all’estero formalizzano la procedura operativa già indicata dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E/2011, al fine di evitare una doppia imposizione sulle operazioni di perfezionamento passivo.

Il rischio di una duplicazione dell’imposta – in base alle norme vigenti – è infatti elevato dato che: da una parte, la merce reintrodotta nel territorio comunitario a seguito di perfezionamento passivo deve essere dichiarata in dogana non soltanto in ragione del Codice doganale comunitario, ma anche ai sensi dell’articolo 67 del DPR n. 633/72, per l’applicazione dell’Iva relativa; dall’altro, la nuova disciplina Iva prevede che sulla prestazione di servizi resa da un soggetto passivo non residente l’imposta sia assolta dal committente nazionale attraverso il meccanismo dell’inversione contabile.

Per ovviare a tale rischio, l’agenzia delle Entrate ha indicato che l'Iva sulla lavorazione deve essere assolta dal committente con l'inversione contabile. In tal modo, l’imposta sarà dedotta da quella liquidata dall'ufficio doganale all'atto dell'introduzione dei beni, salvo che il committente non sia in grado di dimostrare di averla già assolta con il meccanismo del reverse charge.

Se il committente nazionale non è in grado di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’Iva sulla prestazione di lavorazione, continuerà ad essere applicata la procedura finora seguita, che prevede la liquidazione ed il pagamento dell’Iva in dogana. In tale ipotesi, al fine di rispettare l’obbligo imposto dalla disciplina fiscale, il committente nazionale provvederà ad emettere autofattura senza applicazione dell’Iva indicando, in luogo dell’aliquota e dell’imposta, la dizione “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.

Per le Dogane, questa procedura scongiura il rischio che in caso di mancata reimportazione dei prodotti nel territorio italiano, l'imposta sulla lavorazione non venga assolta.

Si aggiunge, poi, come in presenza di reimportazione dei prodotti compensatori la nota doganale debba essere compilata rispettando le seguenti formalità:

- la liquidazione dell’Iva deve avvenire nei modi ordinari (art. 69, Dpr n. 633/72) ed il relativo ammontare deve essere indicato nella casella 47 del DAU, utilizzando il codice tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni);

- dall’ammontare a debito così determinato deve essere stornato l’ammontare dell’Iva relativa alla prestazione di lavorazione già assolta dal committente con il meccanismo del reverse charge, utilizzando a tal fine il codice tributo 407, da indicare nella casella 47 del DAU.

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