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Quota disabili e trasformazioni d’azienda: rientrano nel computo anche i nuovi lavoratori

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta d’interpello per sapere se l’art. 3, comma 2, L. n. 68/99 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc. e sulla possibilità di considerare “nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratti a tempo indeterminato, anteriormente alla data della trasformazione dell’assetto societario.

Il Ministero ha risposto che, sebbene nelle trasformazioni societarie indicate, il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva e che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario

Con la locuzione “nuova assunzione”, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 68/99 e all’art. 2, commi 2 e 3, D.P.R. n. 333/00, si intende quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, ritenuta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio”. Tra le assunzioni che non sono da considerarsi “nuova assunzione” le circolari n. 4 e n. 41 del 2000 non citano le trasformazioni d’azienda (art.2112 cc), per tale motivo il Ministero ha affermato che rientrano nel computo.

09/08/2011 - n. 30/2011
destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: L. n. 68/1999 e trasferimento d’azienda .



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