Sei in: Altro

Ulteriori chiarimenti sul tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il tirocinio professionale è stato l’oggetto di alcune recenti note informative divulgate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con cui si è fatto chiarezza su alcuni quesiti avanzati da diversi ordini territoriali.

Claudio Siciliotti, presidente Cndcec, in risposta ad uno di essi, specifica che, in relazione a quanto previsto dalla legge sull’ordinamento professionale che prevede l’obbligo di svolgimento del tirocinio presso un dominus iscritto all’albo da almeno cinque anni, tale anzianità quinquennale non è suscettibile di alcuna deroga e in caso di morte del dominus se non vi è nello studio un altro professionista con la stessa anzianità, i tirocinanti sono tenuti a trovare un altro professionista presso il quale eseguire il tirocinio.

Per quanto riguarda il tirocinio svolto in concomitanza al percorso di studi, il Cndcec sottolinea che “il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per sostenere l’esame per l’iscrizione nella sezione B dell’albo a coloro che sono iscritti nella sezione tirocinanti commercialisti e che ancora non hanno conseguito la laurea magistrale non determina la loro cancellazione dal registro del tirocinio”. Ciò, in quanto nel certificato sarà presente l’indicazione che attesta che la persona che ne richiede il rilascio ha svolto il tirocinio valido per sostenere l’esame di stato per l’accesso alla sezione B. Ancora.

Alcuni chiarimenti hanno riguardato l’attività professionale vera e propria. È stato specificato che la dicitura “studio commerciale, viene riconosciuta come propria”, solo per coloro che esercitano un’attività per la quale è necessaria “un’abilitazione professionale”. Inoltre, rientra nella discrezionalità del singolo giudice accettare la candidatura dei consulenti tecnici del giudice tra gli iscritti nell’elenco speciale; cioè è ammessa la possibilità di affidare l’incarico di Ctu a un soggetto iscritto nell’elenco speciale “in ragione delle sue comprovate capacità e idoneità tecniche”.

www.studiogiammarrusti.it