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Annullata la condanna per diffamazione per le critiche contenute nell'esposto all'ordine


La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 28081 depositata lo scorso 15 luglio 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione di condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che aveva inviato una lettera al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli criticando la condotta del legale che lo aveva seguito in un procedimento e lamentando, in particolare, che il professionista avesse abusato di fogli firmati in bianco dalla figlia la quale, in realtà, non aveva mai conferito mandato allo stesso.

I giudici di legittimità hanno aderito alle difese dell'imputato e ricordato come non integri il delitto di diffamazione “la segnalazione al competente consiglio dell'ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano corrispondenti al vero; questo perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi”.

E nel caso in esame, il ricorrente aveva addebitato al professionista condotte deontologicamente e penalmente rilevanti sulle quali era giusto ed opportuno che il competente Consiglio dell'Ordine compisse i necessari accertamenti, assumendo le conseguenti decisioni.

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