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Assonime si pronuncia sul regime antifrode


Assonime emana la circolare n. 16/2011, sul regime antifrode che nel nostro ordinamento è stato introdotto dall’articolo 27 del Decreto legge n. 78/2010, in ragione del quale i soggetti passivi d’Iva possono effettuare operazioni intracomunitarie solo dietro preventiva autorizzazione delle Entrate e, quindi, inclusione nell’archivio informatico VIES.

Tra le prestazioni di servizi, l’Agenzia ritiene, interpretando la norma, che siano incluse anche quelle intercorse con soggetti passivi d’imposta comunitari. Assonime spiega l’interpretazione con la considerazione del Fisco che il rischio delle frodi Iva possa riporsi anche in tali prestazioni.

Sull’ipotesi del compimento di operazioni intracomunitarie prima di aver ottenuto la necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, dubbi nella circolare riguardano specialmente la presunzione che operano le Entrate di qualificare queste fattispecie come “interne”, soggette perciò ad Iva, in barba all’ordinario regime di non imponibilità: Assonime ritiene questa impostazione passibile di risultare eccessivamente penalizzante per gli operatori interessati, limitando i rapporti commerciali con i colleghi comunitari coinvolti nel trattamento fiscale dell’operazione. Questa prassi porterebbe conseguenze sanzionatorie sui trasgressori; se, invece, fosse riconosciuta l’applicabilità del regime delle operazioni intracomunitarie, la sanzione potrebbe essere limitata a quella prevista per l’omissione delle comunicazioni, ovvero da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

L’Agenzia dovrebbe disciplinare la fattispecie dell’operazione intracomunitaria compiuta da un soggetto autorizzato, poi interessato da un provvedimento di revoca, la cui notifica sia stata perfezionata successivamente all’effettuazione della compravendita o della prestazioni di servizi. Assonime, che in questo come negli altri aspetti finora trattati sollecita l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria, dà nella circolare 16/2011 la propria interpretazione, escludendo la correttezza del comportamento, poiché l’articolo 6.1 del provvedimento n. 2010/188376, ad emanazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che l’atto di revoca comporta l’esclusione dall’archivio informatico VIES con effetto dalla data di emissione dello stesso.

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