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Esercenti arti e professioni versamenti al fisco entro il 6 luglio

L’appuntamento di mercoledì 6 luglio, come ultimo termine utile per pagare l’Irpef senza maggiorazione, riguarda tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore, tra cui anche i liberi professionisti. Quest’ultimi, stando alle indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate, hanno visto modificare nel corso degli ultimi anni alcune regole base per ciò che riguarda la determinazione del reddito da lavoro autonomo e le modalità per effettuazione dei relativi controlli.

In particolare, nel corso del 2011 sono state riviste le regole sulle spese di manutenzione per gli immobili sostenute proprio dai lavoratori autonomi.

La disciplina riguardante le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni cambia a seconda dell’anno in cui le stesse sono state sostenute, in base all’anno di acquisizione dell’immobile e a seconda del titolo in base al quale l’immobile viene utilizzato. Fino al 2006, le suddette spese erano deducibili in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei 4 successivi; nel caso di spese ordinarie di manutenzione, la deduzione poteva essere fatta solo nell’anno di pagamento delle stesse. Dal 2007, le spese di manutenzione vengono portate in aumento del costo del bene, se di natura incrementativa, e dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. Nel caso di spese non incrementative, l’eccedenza è deducibile nei cinque periodi d’imposta successivi.

Un ulteriore modifica è stata introdotta a partire dal 2010. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 38/E/2010, le quote di ammortamento per gli immobili acquistati a partire dal 2010 non sono deducibili; di conseguenza, le spese incrementative sostenute in relazione agli stessi possono essere dedotte applicando il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. Sempre a partire dal 2010 sono, poi, irrilevanti le plusvalenze relative agli immobili acquistati dagli esercenti arti o professioni. Nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2011, si legge che per compilare correttamente il quadro RE, le citate plusvalenze rilevano solo se relative a “immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009”. Le plusvalenze relative agli immobili acquistati dopo il 2010 sono da considerarsi, così, non rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Non è stato chiarito, invece, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento da riservare alle spese di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili acquistati a partire dal 2010.

Altra importante novità, introdotta sempre da quest’anno per gli esercenti arti e professioni è quella che prevede, in relazione alle spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili strumentali o ad uso promiscuo, sia la possibilità della detrazione del 55% che della deduzione delle stesse spese in sede di determinazione del reddito (circolare n. 20/E/2011). Cioè, è stato ribadito che la detrazione è consentita anche se le spese di riqualificazione energetica sono dedotte in sede di determinazione del reddito dei professionisti. La detrazione del 55% è così cumulabile con la deduzione delle stesse spese ritenendo che l’effeto che deriva dalla detrazione “si sostanzia un una riduzione dell’imposta che non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso”.


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