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Spesometro. dal 1° luglio cambiano le regole per gli acquisti in contanti


Dal 1° luglio 2011, entra in vigore il nuovo obbligo di comunicazione telematica relativo allo “spesometro”, che riguarderà anche commercianti ed esercenti al dettaglio. L’adempimento è già entrato in vigore dal 1° gennaio 2010, ma solo dal 1° luglio di quest’anno sarà operativo anche per negozianti ed artigiani.

Il calendario dello spesometro, così come definito dal Dl n. 78/2010, prevedeva due diverse date per la sua entrata a regime:

- l’anno 2010, per tutti coloro che hanno emesso fatture per importi superiori a 25.000 euro;
- l’anno 2011, per i cedenti o prestatori che emettono scontrino o ricevuta fiscale.

Relativamente al 2011, vi è poi da distinguere due diverse soglie attive relative alle spese effettuate: il limite è di 3.000 euro, al netto dell’Iva, per coloro che sono obbligati all’emissione di fattura; a partire dal 1° luglio, invece, il tetto è di 3.600 euro, al lordo dell’Iva, quando la vendita è al consumatore privato e prevede l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Dunque, dal 1° luglio 2011 scatterà l’obbligo di monitoraggio per tutte le operazioni commerciali effettuate e gli stessi commercianti e gli esercenti attività dovranno richiedere il codice fiscale ai clienti ogni volta che emetteranno uno scontrino o ricevuta di importo superiore a 3.600 euro. Nel caso in cui il cliente sia non residente, si dovrà procedere con la richiesta dei dati indicativi e del domicilio fiscale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si dovrà richiedere la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Nel caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, si richiederanno i dati identificativi della struttura e quelli di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Le informazioni ricevute (dati anagrafici e fiscali) dovranno essere acquisite e conservate dal titolare dell’attività e il loro riepilogo dovrà essere comunicato all’agenzia delle Entrate. Le operazioni registrate nel corso del 2011 dovranno essere riepilogate in una comunicazione che si dovrà inviare al Fisco entro il 30 aprile 2012. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, l’invio dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2011.

Ovviamente, la difficoltà si incontrerà non solo nella richiesta delle informazioni necessarie all’adempimento - basti pensare a tutti i casi di clienti non collaborativi - ma anche nel momento in cui le informazioni raccolte dovranno essere conservate, prima di essere comunicate alle Entrate. Il problema maggiore a cui i commercianti potranno andare incontro è quello della mancanza di procedure informatizzate (soprattutto in questi primi giorni). Il passo successivo sarà, poi, quello di predisporre a favore dello stesso commerciante, uno spazio virtuale sul web oppure un registro telematico su cui annotare tutte le informazioni acquisite che verranno usate a mesi di distanza, nel momento della compilazione della comunicazione.

L’unico modo per evitare la fattura e non sottostare ai nuovi obblighi è pagare con carta di credito, il cui percorso è già tracciabile da parecchio tempo. Il legislatore è stato chiaro disponendo, all’articolo 7 del recente Decreto legge n. 70/2011, l’esclusione dall'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni Iva da 3.000 euro in su, effettuate nei confronti di privati consumatori, nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari, soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 605/73. La disposizione è stata però integrata, prevedendo che nel caso in cui i privati consumatori effettuino acquisti sopra la soglia indicata e paghino con strumento elettronico, l’obbligo di comunicazione al Fisco passi dal commerciante all’operatore finanziario che ha emesso la carta di credito. Gli obblighi di monitoraggio utili ai fini dell’accertamento sintetico sono così ugualmente rispettati.

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