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Responsabilità solidale negli appalti


L’Inps fornisce chiarimenti sulla responsabilità solidale applicabile ai debiti contributivi negli appalti.
Il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, comprese le sanzioni civili. Tuttavia, il vincolo della solidarietà viene meno dopo 2 anni dalla cessazione dell’appalto.
Tra appaltatori e subappaltatori, invece, la solidarietà non ha vincoli temporali: l’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore non solo per i contributi previdenziali e assistenziali, ma anche per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali. Il vincolo è senza limiti economici e temporali. Tale tipo di solidarietà tutela solo i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.


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