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Se l'alloggio del portiere diviene garage subentra la comunione


Sulla questione abbastanza confusa circa la distinzione tra condominio e comunione, è intervenuta una nuova sentenza della Corte di cassazione, n. 8092/2011, che ha affrontato il caso di un'assemblea condominiale che ha deliberato la trasformazione dell'alloggio del portiere in autorimessa, vendendola poi ad un condomino.

Il fatto è però finito nelle aule giudiziarie in quanto alcuni condomini, contrari alla modifica, si sono rifiutati di cedere le proprie quote al nuovo acquirente che ha così dovuto ricorrere al giudice per ottenere coattivamente il trasferimento delle quote. Ma il giudice di merito ha negato tale possibilità ritenendo che il trasferimento completo del bene doveva avvenire per decisione unanime di tutti i comproprietari.

Di diverso avviso la Corte di cassazione che ha ritenuto essere terminato, con la trasformazione, il collegamento funzionale tra l'attuale autorimessa e gli appartamenti e quindi la prima non si trova più legata alle parti esclusive con conseguente cessazione del condominio e la sostituzione con l'istituto della comunione, per cui le singole parti divengono commerciabili.

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